1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la disciplina dell'attività di agente di spettacolo, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, secondo i seguenti criteri:
a) definizione dell'agente di spettacolo, quale soggetto che svolge un'attività nel territorio dello Stato consistente nella prestazione di agente teatrale, assistenza, organizzazione, produzione, gestione, consulenza, tutela e rappresentanza in favore di artisti dello spettacolo;
b) istituzione del registro nazionale degli agenti di spettacolo, tenuto presso il
c) possibilità di iscrizione nel registro dei cittadini italiani, dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea ed eventualmente degli stranieri residenti in Italia, anche con previsione di distinte sezioni e requisiti di accesso;
d) previsione che l'iscrizione nel registro sia subordinata al superamento di un esame di idoneità, indetto con le forme e le modalità stabilite dalla commissione di cui alla lettera e), prevedendo distinte sessioni per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea ed eventualmente per gli stranieri di cui alla lettera c);
e) istituzione della commissione nazionale per il registro degli agenti di spettacolo, avente compiti di regolamentazione e di vigilanza in ordine al corretto svolgimento dell'attività da parte degli iscritti nel registro, anche mediante l'adozione di codici deontologici, con disciplina della sua composizione e delle relative modalità di funzionamento; alle relative spese si provvede con i contributi degli iscritti nel registro;
f) definizione degli illeciti disciplinari degli agenti di spettacolo e attribuzione alla commissione di cui alla lettera e) del potere di applicazione delle sanzioni disciplinari della radiazione dal registro e della censura, con disciplina del relativo procedimento in modo da assicurare il contraddittorio con l'interessato;
g) affidamento alla commissione di cui alla lettera e) di compiti di organizzazione di attività associative, di formazione iniziale e aggiornamento professionale degli iscritti nel registro e di promozione dell'attività degli agenti di spettacolo in Italia e all'estero;
h) previsione della forma scritta, a pena di nullità, per ogni contratto concluso tra l'agente di spettacolo e gli artisti;
i) obbligo dell'agente di spettacolo di conservare il segreto sulle notizie riguardanti