Art. 34.
(Disciplina dell'attività di agente di spettacolo).

      1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la disciplina dell'attività di agente di spettacolo, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, secondo i seguenti criteri:

          a) definizione dell'agente di spettacolo, quale soggetto che svolge un'attività nel territorio dello Stato consistente nella prestazione di agente teatrale, assistenza, organizzazione, produzione, gestione, consulenza, tutela e rappresentanza in favore di artisti dello spettacolo;

          b) istituzione del registro nazionale degli agenti di spettacolo, tenuto presso il

 

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Ministero dei beni e delle attività culturali, i cui oneri, anche di gestione, restano a esclusivo carico degli iscritti;

          c) possibilità di iscrizione nel registro dei cittadini italiani, dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea ed eventualmente degli stranieri residenti in Italia, anche con previsione di distinte sezioni e requisiti di accesso;

          d) previsione che l'iscrizione nel registro sia subordinata al superamento di un esame di idoneità, indetto con le forme e le modalità stabilite dalla commissione di cui alla lettera e), prevedendo distinte sessioni per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea ed eventualmente per gli stranieri di cui alla lettera c);

          e) istituzione della commissione nazionale per il registro degli agenti di spettacolo, avente compiti di regolamentazione e di vigilanza in ordine al corretto svolgimento dell'attività da parte degli iscritti nel registro, anche mediante l'adozione di codici deontologici, con disciplina della sua composizione e delle relative modalità di funzionamento; alle relative spese si provvede con i contributi degli iscritti nel registro;

          f) definizione degli illeciti disciplinari degli agenti di spettacolo e attribuzione alla commissione di cui alla lettera e) del potere di applicazione delle sanzioni disciplinari della radiazione dal registro e della censura, con disciplina del relativo procedimento in modo da assicurare il contraddittorio con l'interessato;

          g) affidamento alla commissione di cui alla lettera e) di compiti di organizzazione di attività associative, di formazione iniziale e aggiornamento professionale degli iscritti nel registro e di promozione dell'attività degli agenti di spettacolo in Italia e all'estero;

          h) previsione della forma scritta, a pena di nullità, per ogni contratto concluso tra l'agente di spettacolo e gli artisti;

          i) obbligo dell'agente di spettacolo di conservare il segreto sulle notizie riguardanti

 

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gli artisti in favore dei quali egli svolge la propria attività, conosciute nell'esercizio o a causa di questa.